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  • Mercoledì 07 Dicembre 2011 12:19
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    Sanità e Servizi Sociali/Servizio Sanitario Nazionale

    Inquadramento giuridico ed economico del personale sanitario dirigenziale

    sentenza T.A.R. Calabria - Reggio Calabria n. 824 del 22/11/2011

    Sulla disciplina dettata dall'art. 18 del Decreto legislativo n. 502/1992: inquadramento giuridico del personale dirigenziale sanitario e presupposti necessari per il passaggio ad una fascia economica superiore.

    1. Sanità - Sanitario - In genere - Dirigenti - Inquadramento giuridico ed economico - Passaggio dalla fascia A alla fascia B - Disciplina ex D.Lgs. n. 502/1992 - Profili - Conseguenza

    2. Sanità - Sanitario - In genere - Ex assistente ospedaliero - Inquadramento nel I livello dirigenziale - Fascia economica superiore - Passaggio - Presupposti necessari



    1. Ai sensi dell'art. 18 co. 2 bis, D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, il personale dirigenziale sanitario inquadrato nella fascia B al nono livello retributivo, in possesso di 5 anni di anzianità di servizio nella posizione ricoperta, è inquadrato a domanda e previo giudizio di idoneità, nella fascia economica superiore (fascia A corrispondente al 10 livello), nei limiti di disponibilità di posti vacanti in tale fascia. Fino alla attivazione della procedura regolamentare di tale accesso per i dirigenti di fascia B ai posti di 10 livello (ai sensi dell'articolo 18 predetto "con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 7 dicembre 1993 n. 517, ai sensi dell'art. 17, L. 23 agosto 1988 n. 400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità..."), questi ultimi posti sono "congelati" ex lege e non possono in tale fase transitoria attivarsi né procedure concorsuali, né procedure di mobilità ordinaria per l'accesso alla suddetta posizione funzionale (1).

    (1) T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 29-1-1997 n. 59.


    2. Per l'ex assistente ospedaliero, inquadrato nel primo livello dirigenziale, il passaggio dalla fascia economica B di cui all'art. 18 co. 2 bis, D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, modificato dall'art. 19, D.Lgs. 7 dicembre 1993 n. 517, alla fascia economica A è condizionato non solo al possesso di almeno cinque anni di anzianità di servizio nella suddetta posizione funzionale, ma anche al previo superamento di un giudizio di idoneità disciplinato, per quanto attiene ai tempi, alle procedure e alle modalità di svolgimento, da un emanando Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che non è surrogabile con il giudizio reso a tutti altri effetti ai sensi dell'art. 117, D.P.R. 28 novembre 1990 n. 384 (2).

    (2) T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 21-11-2003 n. 4262.





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    N. 824/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 2105 Reg. Ric.
    ANNO 2000
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 2105 del 2000, proposto da:
    A. V., rappresentato e difeso dall'avv. Angela Messinò, con domicilio eletto presso Antonio Smorto, Avv. in Reggio Calabria, via P. Pellicano n. 17/D;
    contro
    Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 9 di Locri, rappresentata e difesa dagli avv. Vittorio D'Agostino e Giovanni Tringali, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Reggio Calabria, viale Amendola, n.8/B;
    per l'inquadramento giuridico ed economico quale dirigente medico di i livello, fascia economica a, a decorrere dal 22.12.1998.
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Socio-Sanitaria Locale N. 9 di Locri;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2011 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    Il ricorrente, già assunto in data 8.3.2011 con qualifica di assistente medico dalla Asl 9 di Locri, è stato inquadrato nella posizione funzionale di Dirigente Medico di I livello, fascia economica B, ex art. 18 d.lgs 502/1992, con decorrenza 22.12.1993.
    Chiede l'inquadramento giuridico ed economico quale Dirigente Medico di I livello, fascia economica A, a decorrere dal 22.12.1998, invocando l'applicazione dell'art. 18, co 2, punto b, d.lgs n. 502/1992,
    L'Asl 9, costituitasi in giudizio, chiede il rigetto della domanda, in quanto la normativa in questione non sarebbe passibile di attuazione, atteso che i giudizi di idoneità, al cui esito positivo era subordinato l'inquadramento richiesto, non sono risultati mai esperibili, in mancanza del regolamento cui la norma primaria demanda le modalità esecutive.
    All'udienza del 26.10.2011, la causa è stata trattenuta in decisione.
    Il ricorso è infondato.
    La norma invocata dal ricorrente testualmente dispone: "In sede di prima applicazione del presente decreto il primo livello dirigenziale è articolato in due fasce economiche nelle quali è inquadrato rispettivamente:
    a) il personale della posizione funzionale corrispondente al decimo livello del ruolo sanitario;
    b) il personale già ricompreso nella posizione funzionale corrispondente al nono livello del ruolo medesimo il quale mantiene il trattamento economico in godimento.
    Il personale di cui alla lettera b) in possesso dell'anzianità di cinque anni nella posizione medesima è inquadrato, a domanda, previo giudizio di idoneità, nella fascia economica superiore in relazione alla disponibilità di posti vacanti in tale fascia. Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità. Il personale inquadrato nella posizione funzionale corrispondente all'undicesimo livello del ruolo sanitario è collocato nel secondo livello dirigenziale" (Art. 18 d.lgs 502/1992).
    La giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che ai sensi dell'art. 18 comma 2 bis, d.lg. 30 dicembre 1992 n. 502, il personale dirigenziale sanitario inquadrato nella fascia B al nono livello retributivo, in possesso di 5 anni di anzianità di servizio nella posizione ricoperta, è inquadrato a domanda e previo giudizio di idoneità, nella fascia economica superiore (fascia A corrispondente al 10 livello), nei limiti di disponibilità di posti vacanti in tale fascia. Fino alla attivazione della procedura regolamentare di tale accesso per i dirigenti di fascia B ai posti di 10 livello, questi ultimi posti sono "congelati" ex lege e non possono in tale fase transitoria attivarsi nè procedure concorsuali, nè procedure di mobilità ordinaria per l'accesso alla suddetta posizione funzionale. (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 29 gennaio 1997, n. 59).
    Peraltro, "per l'ex assistente ospedaliero, inquadrato nel primo livello dirigenziale, il passaggio dalla fascia economica B di cui all'art. 18 comma 2 bis d.lg. 30 dicembre 1992 n. 502, modificato dall'art. 19 d.lg. 7 dicembre 1993 n. 517, alla fascia economica A è condizionato non solo al possesso di almeno cinque anni di anzianità di servizio nella suddetta posizione funzionale, ma anche al previo superamento di un giudizio di idoneità disciplinato, per quanto attiene ai tempi, alle procedure e alle modalità di svolgimento, da un emanando decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che non è surrogabile con il giudizio reso a tutti altri effetti ai sensi dell'art. 117 d.P.R. 28 novembre 1990 n. 384." (v.T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 21 novembre 2003, n. 4262).
    In ogni caso, anche a voler accogliere una tesi più favorevole al ricorrente, deve rilevarsi che il giudizio di idoneità non è stato, comunque, mai formulato.
    Il ricorso va, pertanto, rigettato.
    Le spese possono essere integralmente compensate, in ragione della materia oggetto di controversia.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
    definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE F.F.
    Caterina Criscenti
    L'ESTENSORE
    Desirèe Zonno
    IL REFERENDARIO
    Giulio Veltri
     
    Depositata in Segreteria il 22 novembre 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     
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